COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 84 del 9/2/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 99 della Società U.S. KROSIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 27 del 21.01.2004 (Inibizione Sig. Morello Massimiliano fino al 17.01.2008, squalifica CAMPO di gioco per DUE giornate, Ammenda di € 300,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 84 del 9/2/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 99 della Società U.S. KROSIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al
Comunicato Ufficiale n° 27 del 21.01.2004 (Inibizione Sig. Morello Massimiliano fino al
17.01.2008, squalifica CAMPO di gioco per DUE giornate, Ammenda di € 300,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale è rimasto inequivocabilmente accertato che al termine della gara
una persona, successivamente identificata dai Carabinieri per il segretario della società Krosia, si
introduceva negli spogliatoi e aggrediva il direttore di gara, strattonandolo e colpendolo con un
calcio e un pugno alla guancia destra;
che, fuori dalla spogliatoio lo stesso direttore di gara veniva colpito in pieno viso con un pugno da
persona rimasta non identificata ;
che tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva della società;
che le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono congrue alla natura ed alla gravità dei fatti
accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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