COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 86 del 15/2/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 103 della Società POL. SPILINGA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 28.01.2004 ( Punizione sportiva perdita della gara La Serra – Spilinga del 24.01.2004 con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore DI MUNDO Pantaleone fino al 28.06.2007, inibizione dirigente DOTRO Giuseppe fino al 18.02.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 86 del 15/2/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 103 della Società POL. SPILINGA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 31 del 28.01.2004 ( Punizione sportiva perdita della gara La Serra – Spilinga del 24.01.2004 con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore DI MUNDO Pantaleone fino al 28.06.2007, inibizione dirigente DOTRO Giuseppe fino al 18.02.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che dal rapporto dell’arbitro della gara La Serra – Spilinga del 24.01.2004 risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto qui di seguito riportato: al 19° del secondo tempo, il dirigente Dotro Giuseppe, della società Spilinga, entrava abusivamente sul terreno di gioco, apostrofando l’arbitro con una frase offensiva; successivamente, il calciatore Di Mundo Pantaleone della medesima società, a seguito dell’ammonizione comminatagli dall’arbitro, profferiva nei confronti di quest’ultimo frasi offensive e minacciose, ricevendo la notifica del conseguente provvedimento di espulsione. A questo punto, il Di Mundo sferrava al direttore di gara “uno schiaffo violentissimo all’orecchio sinistro e un calcio fortissimo alle gambe”, che gli provocavano “uno stordimento”, non consentendogli di portare a termine la gara. Nel frattempo, il calciatore resosi responsabile dei fatti suindicati, tentava di colpire ancora il direttore di gara , non riuscendo nel proprio intento per l’intervento dei propri compagni che provvedevano a trattenerlo. In conseguenza dell’atto di violenza subito, l’arbitro si recava al Pronto Soccorso locale, laddove gli veniva rilasciato un certificato con prognosi di un giorno; ritenuto di non poter considerare un fatto determinante ai fini della decisione del reclamo de quo, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante, la circostanza che il medesimo direttore di gara abbia poi arbitrato, il 25.01.2004, la gara San Francesco – S.Lorenzo del Vallo (valida per il Campionato di Prima categoria), tenuto conto anche che il giorno di prognosi del certificato medico è quello della data di rilascio (24.01.2004), per cui nulla osta al fatto che l’arbitro, il giorno successivo, sia stato in grado di dirigere un’altra gara. Di certo, l’adita Commissione non può mettere in dubbio quanto sostenuto dal direttore di gara (e confermato dallo stesso davanti al Giudice di I° grado) e cioè che, a seguito dell’atto di violenza subito, abbia avvertito uno stordimento , tale da impedirgli di proseguire la gara oggetto d’esame; rilevato, tuttavia, che appare conforme a giustizia ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Mundo Pantaleone in considerazione dell’assenza di particolari conseguenze lesive derivate dal suo atto, in assenza di idonea certificazione medico-specialistica consigliata al direttore di gara in sede di rilascio del referto medico di Pronto Soccorso, in atti; rilevato, infine, che l’inibizione irrogata al dirigente Dotro Giuseppe appare congrua ed adeguata ai fatti addebitatigli; visto l’art. 32, comma 3 del C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di : ridurre la squalifica inflitta al calciatore DI MUNDO Pantaleone fino al 31 DICEMBRE 2006; confermare nel resto; accreditare la tassa sul conto della società reclamante.
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