COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 88 del 18/2/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 08/02/2004 COMPRENSORIO AMANTEA – PRESILA CALCIO

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 88 del 18/2/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 08/02/2004 COMPRENSORIO AMANTEA - PRESILA CALCIO Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 85; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che il giocatore Policicchio Antonio (Presila Calcio) mentre abbandonava il campo di gioco a seguito del provvedimento di espulsione adottato dall'arbitro, veniva fatto oggetto di pietre, senza colpirlo, e di insulti da parte dei sostenitori della squadra avversaria; - che il citato giocatore Policicchio reagiva agli insulti e rispondeva con gesti offensivi nei confronti dei detti sostenitori della società Comprensorio Amantea; - che a questo punto uno dei sopradetti sostenitori scavalcava la rete di recinzione e, dopo avere evitato l'intervento di un carabiniere, aggrediva il citato giocatore con calci e pugni; - che grazie all'intervento dei carabinieri, dei dirigenti e del capitano della società Comprensorio Amantea dopo circa tre minuti ritornava la calma e i giocatori rientravano in campo per riprendere il giuoco; - che nel fare rientro in campo il giocatore Marano Pierluigi (Presila Calcio) veniva colpito da una pietra lanciata dai sostenitori della società Comprensorio Amantea senza arrecargli danno (riprendeva il gioco senza problemi); - che, subito dopo il lancio della pietra che colpiva il detto giocatore della Presila calcio, si accendeva una mischia alla quale prendevano parte i giocatori Viterbo Antonio (Comprensorio Amantea) e Palmisani Michele (Presila Calcio) (nei confronti degli stessi sono stati già adottati i consequenziali provvedimenti disciplinari); - che sostenitori della società Comprensorio Amantea nel corso dei restanti minuti della gara rivolgevano all'arbitro "urla di offese e di minaccia"; letto il reclamo fatto pervenire dalla società Presila Calcio e le controdeduzioni della società Comprensorio Amantea; delibera 1) revocare il provvedimento di sospensione cautelare del campo di gioco della società Comprensorio Amantea; 2) squalificare per UNA GIORNATA effettiva di gara il campo di giuoco della società COMP.R AMANTEA (si da atto del fattivo comportamento dei propri dirigenti e capitano); 3) rigettare il reclamo proposto dalla società Presila Calcio ed incamerarsi la relativa tassa; 4) pubblicare il risultato della gara Comprensorio Amantea - Presila Calcio = 1 - 0.
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