COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 88 del 18/2/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 08/02/2004 FUSCALDO – DRAGOS
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 88 del 18/2/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARA DEL 08/02/2004 FUSCALDO - DRAGOS
Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 85;
letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che al 44° minuto del secondo tempo il Sig. Plastina Carmine, dirigente della società
Fuscaldo, entrava abusivamente in campo e colpiva un giocatore della squadra avversaria;
- che, a seguito dell'atto di violenza perpetrata il citato dirigente veniva spinto da persona non
identificata e cadeva per terra;
- che, a questo punto "scoppiava una rissa quasi generale alla quale partecipavano tutti gli
atleti delle due società";
- che ritornava la calma solo quando i corrissanti si rendevano conto che per terra si trovava
privo di sensi il giocatore Fragale Domenico (Dragos) il quale veniva accompagnato in
ospedale a bordo di una ambulanza appositamente fatta pervenire dai carabinieri;
- che, successivamente l'arbitro notava anche un altro giocatore della società Dragos
sanguinante dall'occhio sinistro;
- che l’arbitro constatava l'impossibilità di poter riprendere la gara non solo per le condizioni
psicologiche venutesi a creare, ma anche poiché, qualora avesse ripreso la direzione
dell'incontro, avrebbe dovuto assumere i relativi provvedimenti disciplinari nei confronti dei
giocatori di entrambe le società coinvolte nella rissa e le squadre sarebbero rimaste in
campo con un numero di giocatori inferiore a quello consentito,
- che a questo punto l’arbitro, per evitare più seri pregiudizi, considerava la gara
definitivamente chiusa;
- che il Sig. Martora Carmine, allenatore della società Fuscaldo, si rendeva responsabile di
proteste a decisioni arbitrali durante la gara;
considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento ancorché per il diretto
comportamento del suddetto dirigente e giocatori, identificati e non, anche per la responsabilità
oggettiva delle due società;
visti gli articoli 12 punto 2; 13 punto 1 comma b) e 14 comma e) del C.G.S.
delibera
1) infliggere la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 ad entrambe le società
FUSCALDO e DRAGOS;
2) revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti del giocatore
ROVELLA EMILIO e del dirigente PLASTINA CARMINE appartenenti alla società Fuscaldo;
3) squalificare per DUE GARE il giocatore ROVELLA EMILIO (FUSCALDO);
4) inibire fino al 18 APRILE 2004 il Sig. PLASTINA CARMINE dirigente della società FUSCALDO
5) squalificare fino al 25 FEBBRAIO 2004 il sig. MARTORA CARMINE, allenatore FUSCALDO;
6) infliggere ad entrambe le società FUSCALDO e DRAGOS l’ammenda di €. 250,00 ciascuno;
7) vista la nota trasmessa dalla società Fuscaldo in data 17.2.2004, dispone trasmettersi gli atti
al Presidente del Comitato Regionale in sede per gli eventuali provvedimenti di competenza.