COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 89 del 24/2/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 108 della società F.C. MELITESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 82 del 04.02.2004 (Regolarità della gara Pellegrina – Melitese del 31.01.2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 89 del 24/2/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 108 della società F.C. MELITESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°
82 del 04.02.2004 (Regolarità della gara Pellegrina – Melitese del 31.01.2004).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dal referto dell’arbitro non si evincono fatti di particolare gravità o violenza che abbiano potuto intimidire
l’arbitro a indurlo a mantenere un comportamento compiacente nei confronti della società Pellegrina in danno della società
Melitese;
ritenuto, altresì, che l’unico episodio segnalato dal direttore di gara nel suo supplemento di rapporto è relativo ad una
pesante aggressione verbale posta in essere da persona presentatasi come “Presidente della Melitese”, episodio per il
quale detta società è stata sanzionata dal Giudice Sportivo con il pagamento di un’ammenda di € 200,00;
rilevato, inoltre, che nel referto del Commissario di campo non si paventa alcun condizionamento del direttore di gara , né
alcun comportamento dell’arbitro che lasci supporre di non essere stato libero di assumere le sue decisioni;
ritenuto, infine, quanto alla decisione assunte dal direttore di gara nel secondo tempo della partita Pellegrina – Melitese del
31.01.2004 risultate penalizzanti per la società Melitese , che le stesse ben possono essere frutto di libere interpretazioni
dell’arbitro degli accadimenti di gioco, non esistendo alcuna prova in senso contrario oltre i sospetti rappresentati dalla
società Melitese;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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