COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 89 del 24/2/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 108 della società F.C. MELITESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 82 del 04.02.2004 (Regolarità della gara Pellegrina – Melitese del 31.01.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 89 del 24/2/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 108 della società F.C. MELITESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 82 del 04.02.2004 (Regolarità della gara Pellegrina – Melitese del 31.01.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dal referto dell’arbitro non si evincono fatti di particolare gravità o violenza che abbiano potuto intimidire l’arbitro a indurlo a mantenere un comportamento compiacente nei confronti della società Pellegrina in danno della società Melitese; ritenuto, altresì, che l’unico episodio segnalato dal direttore di gara nel suo supplemento di rapporto è relativo ad una pesante aggressione verbale posta in essere da persona presentatasi come “Presidente della Melitese”, episodio per il quale detta società è stata sanzionata dal Giudice Sportivo con il pagamento di un’ammenda di € 200,00; rilevato, inoltre, che nel referto del Commissario di campo non si paventa alcun condizionamento del direttore di gara , né alcun comportamento dell’arbitro che lasci supporre di non essere stato libero di assumere le sue decisioni; ritenuto, infine, quanto alla decisione assunte dal direttore di gara nel secondo tempo della partita Pellegrina – Melitese del 31.01.2004 risultate penalizzanti per la società Melitese , che le stesse ben possono essere frutto di libere interpretazioni dell’arbitro degli accadimenti di gioco, non esistendo alcuna prova in senso contrario oltre i sospetti rappresentati dalla società Melitese; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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