COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 89 del 24/2/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 87 della Società CALCIO CIRO’ KRIMISA Avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 73 del 14.01.2004 (Ammenda di € 250,00, inibizione dirigente MINGRONE Alfonso fino al 31.12.2004, squalifica calciatore CALABRETTA Antonio fino al 30.06.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 89 del 24/2/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 87 della Società CALCIO CIRO’ KRIMISA Avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 73 del 14.01.2004 (Ammenda di € 250,00, inibizione dirigente MINGRONE Alfonso fino al 31.12.2004, squalifica calciatore CALABRETTA Antonio fino al 30.06.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; rileva che dal rapporto dell’arbitro della gara Silana – Calcio Ciro’ Krimisa dell’11.01.2004 risulta che : il calciatore Calabretta Antonio, del Calcio Ciro’ Krimisa, si è reso responsabile di un atto di modesta violenza nei confronti del direttore di gara, senza alcuna conseguenza lesiva, e di un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso; il dirigente accompagnatore della medesima società, Mingrone Alfonso, nel corso della gara si è reso responsabile di un’entrata abusiva sul terreno di gioco, per proteste ad una decisione adottata dall’arbitro, e di un comportamento minaccioso nei confronti di quest’ultimo; il Mingrone, al termine della gara, ha tentato di aggredire il direttore di gara, inseguendolo per circa trenta metri prima di essere bloccato dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine; il direttore di gara medesimo, essendo intento a fare la doccia, non ha potuto constatare con certezza che siano state “persone appartenenti al Cirò” a sferrare i colpi alla porta del proprio spogliatoio; ritenuto di dover ricondurre ad equità le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo al calciatore Calabretta Antonio ed al dirigente Mingrone Alfonso, in considerazione della natura, della entità e delle modalità dei fatti ascrittagli ed, inoltre, di dover revocare l’ammenda inflitta alla società reclamante, non essendo possibile addebitare alla stessa con certezza gli accadimenti di cui al precedente punto a titolo di responsabilità oggettiva; visto l’art.32, comma 3 del C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di : REVOCARE l’ammanda di € 250,00 inflitta alla società reclamante; ridurre la squalifica irrogata al calciatore CALABRETTA Antonio fino al 21 MARZO 2004; ridurre l’inibizione inflitta al dirigente MINGRONE Alfonso fino al 24 OTTOBRE 2004; dispone, altresì, accreditare la tassa sul conto della società reclamante.
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