COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 89 del 24/2/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 93 del Sig. MILANO Paolo ( società Enotria Catanzaro – Amatori) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 9 del 14.01.2004 ( Squalifica fino al 30.06.2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 89 del 24/2/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 93 del Sig. MILANO Paolo ( società Enotria Catanzaro – Amatori)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 9 del 14.01.2004 ( Squalifica fino al 30.06.2004).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti il reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
ritenuto che alla stregua delle dichiarazioni rese in data odierna dal direttore di gara il quale ha ammesso di non poter
esprimersi con certezza in ordine al tentato atto di violenza compiuto in suo danno in quanto girato di spalle rispetto al
presunto aggressore;
ritenuto che il calciatore Aquila Claudio ha fatto pervenire “dichiarazione” con la quale ha affermato di “aver fatto finta di
colpire l’arbitro con un pugno” , scagionando così il compagno Milano Paolo;
rilevato infine che nessun dubbio può esservi circa la configurazione da dare al fatto commesso trattandosi senz’altro di
tentativo di aggressione, attese le modalità e le vicinanze tra il calciatore e il direttore di gara;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, REVOCA la squalifica inflitta al calciatore MILANO Paolo;
infligge al calciatore AQUILA Claudio la sanzione della squalifica fino al 30 GIUGNO 2004;
dispone restituirsi la tassa versata al reclamante.
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