COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 91 dell’ 1/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 102 della Società S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 78 del 28.01.2004 (Squalifica calciatore DE ROSE Francesco fino al 31.12.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 91 dell’ 1/3/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 102 della Società S.S. COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n° 78 del 28.01.2004 (Squalifica calciatore DE ROSE Francesco fino al
31.12.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
sentiti a chiarimenti il direttore di gara ed il commissario di campo;
rileva preliminarmente che :
nel corso della seduta del 15.02.2004, la Commissione Disciplinare si pronunciava sul reclamo
oggetto d’esame stralciando la posizione del calciatore De Rose Francesco (cfr. C.U. n° 86 del
15.02.2004 del Comitato Regionale Calabria);
relativamente a detta posizione, vengono ascoltati a chiarimenti, in data odierna, l’arbitro della gara
Comprensorio Montalto – Luzzese, disputatasi il 25.01.2004, ed il commissario di campo;
che il direttore di gara si è dichiarato certo di aver riconosciuto nel calciatore De Rose Francesco
l’autore del calcio sferratogli alla coscia sinistra a fine gara, che gli ha provocato un forte dolore ed
una leggera fuoriuscita di sangue;
che il commissario di campo ha confermato il proprio referto;
ritenuto conforme a giustizia, in considerazione dell’assenza di conseguenze particolarmente lesive
derivanti dall’atto di violenza perpetrato dal De Rose ai danni dell’arbitro, ricondurre ad equità la
squalifica oggetto d’impugnazione;
visto l’art. 32, comma 3 del C.G:S.;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore DE ROSE Francesco fino al
20 GENNAIO 2006.
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