COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 94 dell’ 8/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 112 della Società SILA REGIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Com. Uff. n° 25 del 04.02.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Sila Regia – Calcio Steccato con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore PERRI Angelo fino al 05.02.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 94 dell’ 8/3/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 112 della Società SILA REGIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al
Com. Uff. n° 25 del 04.02.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Sila Regia – Calcio
Steccato con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore PERRI Angelo fino al 05.02.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che la società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione
della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3 nei confronti della società Sila
Regia a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi al 25°
del secondo tempo;
ed invero, risulta dal referto arbitrale che al 25° del secondo tempo il calciatore Perri Angelo a
seguito della notifica del provvedimento di espulsione, colpiva l’arbitro con un pugno all’orecchio
sinistro;
Ascoltato a chiarimenti il direttore di gara precisava che il colpo ricevuto non era particolarmente
violento e che la sua caduta non era dovuta al pugno sferrato, ma dal fatto che, cercava di
allontanarsi dal capannello di giocatori che si era formato;lo stesso direttore di gara dichiarava,
inoltre, che i giramenti di testa avvertiti al suo rientro negli spogliatoi potevano essere dovuti a motivi
diversi dal colpo ricevuto;
la delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi sempre necessari di carattere
oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara. E’ pacifico, infatti, per
consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve
prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni
di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non
consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che non si ravvisa
certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di concreta intimidazione e di violenza
consumata o tentata nei confronti del direttore di gara. Resta, comunque, confermata l’aggressione
subita dall’arbitro ad opera del calciatore Perri Angelo, la cui squalifica adottata dal primo giudice in
relazione alle conseguenze risultanti dal referto e parzialmente ridimensionate in sede di audizione
arbitrale, deve essere riconsiderata.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, dispone la RIPETIZIONE della gara SILA REGIA - CALCIO
STECCATO e riduce la squalifica inflitta al calciatore PERRI Angelo fino al 05.02.2006;
dispone,altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante;
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 94 dell’ 8/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 112 della Società SILA REGIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Com. Uff. n° 25 del 04.02.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Sila Regia – Calcio Steccato con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore PERRI Angelo fino al 05.02.2007)."