COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 94 dell’ 8/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 112 della Società SILA REGIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Com. Uff. n° 25 del 04.02.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Sila Regia – Calcio Steccato con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore PERRI Angelo fino al 05.02.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 94 dell’ 8/3/2004 - pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 112 della Società SILA REGIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Com. Uff. n° 25 del 04.02.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Sila Regia – Calcio Steccato con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore PERRI Angelo fino al 05.02.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; rilevato che la società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3 nei confronti della società Sila Regia a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi al 25° del secondo tempo; ed invero, risulta dal referto arbitrale che al 25° del secondo tempo il calciatore Perri Angelo a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, colpiva l’arbitro con un pugno all’orecchio sinistro; Ascoltato a chiarimenti il direttore di gara precisava che il colpo ricevuto non era particolarmente violento e che la sua caduta non era dovuta al pugno sferrato, ma dal fatto che, cercava di allontanarsi dal capannello di giocatori che si era formato;lo stesso direttore di gara dichiarava, inoltre, che i giramenti di testa avvertiti al suo rientro negli spogliatoi potevano essere dovuti a motivi diversi dal colpo ricevuto; la delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi sempre necessari di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di concreta intimidazione e di violenza consumata o tentata nei confronti del direttore di gara. Resta, comunque, confermata l’aggressione subita dall’arbitro ad opera del calciatore Perri Angelo, la cui squalifica adottata dal primo giudice in relazione alle conseguenze risultanti dal referto e parzialmente ridimensionate in sede di audizione arbitrale, deve essere riconsiderata. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, dispone la RIPETIZIONE della gara SILA REGIA - CALCIO STECCATO e riduce la squalifica inflitta al calciatore PERRI Angelo fino al 05.02.2006; dispone,altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante;
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