COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 96 del 15/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 117 della Società SORIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Com. Uff. n° 33 del 05.02.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Soriano – S. Pietro Spina col punteggio di 0 – 3, Ammenda di € 150,00, squalifiche calciatori IDA’ Toni, COCCIOLO Domenico e COLACE Pietro per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 96 del 15/3/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 117 della Società SORIANO CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Com. Uff.
n° 33 del 05.02.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Soriano – S. Pietro Spina col punteggio di 0 – 3,
Ammenda di € 150,00, squalifiche calciatori IDA’ Toni, COCCIOLO Domenico e COLACE Pietro per TRE
gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
rilevato preliminarmente che le controdeduzioni della società S. Pietro Spina sono inammissibili per violazione
dell’art. 29, comma 7 del C.G.S., non avendo provato quest’ultima società l’invio di copia alla controparte;
considerato che il reclamo è ammissibile essendo stato spedito nel termine di sette giorni dalla pubblicazione del
Comunicato Ufficiale;
considerato che, il direttore di gara ha confermato integralmente il rapporto ed in particolare modo la circostanza di
non aver potuto continuare la gara per il comportamento dei calciatori della società Soriano Calcio che, sebbene
espulsi non hanno inteso abbandonare il terreno di gioco;
che l’arbitro, immediatamente dopo l’espulsione del vice capitano, è stato raggiunto da alcuni facinorosi entrati in
campo, uno dei quali lo colpiva con un forte schiaffo al volto e, successivamente, veniva attinto, da persona rimasta
sconosciuta, da uno schiaffo alla nuca mentre si apprestava ad entrare negli spogliatoi;
che deve ritenersi corretta la decisione di sospendere la gara anche per l’assenza delle forze dell’ordine;
che le decisioni di questa Commissione indicate in ricorso riguardano casi e situazioni del tutto diverse;
che le sanzioni inflitta ai calciatori Idà Toni, Cocciolo Domenico e Colace Pietro sono congrue ed adeguate alla
natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti;
che nessuna censura merita la decisione sulla irrogazione dell’ammenda e perdita della gara;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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