COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 96 del 15/3/2004 – pubbl. su www.crcalabria.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 134 della Società F.C. SPORTING CROTONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Com. Uff. n° 28 del 25.02.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Sporting Crotone – Scandale col punteggio di 0 – 3, squalifica per DUE giornate al campo di gioco, Ammenda di € 267,50, squalifica calciatore VILLIRILLO Gaetano fino al 31.05.2005, squalifica calciatore MURGERI Antonio fino al 31.05.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 96 del 15/3/2004
- pubbl. su www.crcalabria.it
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 134 della Società F.C. SPORTING CROTONE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Com. Uff. n° 28
del 25.02.2004 (Punizione sportiva perdita della gara Sporting Crotone – Scandale col punteggio di 0 – 3,
squalifica per DUE giornate al campo di gioco, Ammenda di € 267,50, squalifica calciatore VILLIRILLO
Gaetano fino al 31.05.2005, squalifica calciatore MURGERI Antonio fino al 31.05.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
rileva che la reclamante impugna la decisione con cui il giudice di primo grado ha inflitto alla F.C. Sporting Crotone
la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 a favore della società Scandale, la squalifica
del campo di gioco per due gare, l’ammenda di € 267,50, la squalifica del calciatore Villirillo Gaetano fino al
31.05.2005 e la squalifica del calciatore Murgeri Antonio , che nella gara in esame svolgeva mansioni di assistente
arbitrale; fino al 31.05.2007;
Si impone di valutare innanzitutto se la decisione di proseguire pro-forma la gara possa definirsi legittima perché
assunta in presenza dei presupposti che ne richiedevano l’adozione; Le attività istruttorie di questo procedimento
inducono alla determinazione che I necessari presupposti in effetti ricorrevano; Vale la pena ricordare come la CAF
in relazione all’art. 64, comma 2 delle N.O.I.F., che attribuisce all’arbitro il potere di interrompere la gara o di
proseguirla pro-forma in presenza di fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità
propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena
indipendenza di giudizio, abbia sempre richiesto che la situazione che ricorre sia di incertezza e di turbativa
immanente , grave, oggettiva e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo;
Nel caso che occupa la valutazione globale della situazione nonché l’esame dei singoli episodi induce a ritenere che
l’arbitro ha fatto uso del potere in esame in modo adeguato. La sua decisione non si mostra perciò censurabile.
Parimenti non può censurarsi la decisione del Giudice Sportivo con riguardo alle ulteriori sanzioni irrogate ai
tesserati dello Sporting Crotone;
Il rapporto dell’arbitro, preciso e circostanziato nel ricostruire I fatti contestati, non lascia adito a dubbi sulle modalità
del loro verificarsi. I conseguenti provvedimenti appaiono congrui ed adeguati alla gravità degli stessi.
Appare al contrario conforme a giustizia ridurre la squalifica del campo di gioco ad una gara e l’ammenda ad €
100,00;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo delibera di :
rigettare il reclamo nella parte in cui si impugna la punizione sportiva della perdita della gara Sporting Crotone –
Scandale con il punteggio di 0 – ,3 nonché la squalifica del calciatore VILLIRILLO Gaetano fino al 31.05.2005, e del
calciatore MURGERI Antonio fino al 31.05.2007;
ridurre ad UNA gara la squalifica del campo di gioco;
ridurre l’ammenda ad € 100,00;
dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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