COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 13 a carico di : Sig. LEO Raffaele (Presidente della società Atletico Catanzaro Esisud), per violazione dell’art. 1, comma 3 del C.G.S., del Sig. MADIA Giuseppe (Dirigente accompagnatore della società Atletico Catanzaro Esisud) per violazione dell’ art. 1 comma 3 e 1, comma 1 del C.G.S., nonchè della società ATLETICO CATANZARO ESISUD in applicazione dell’art. 2 commi 3 e 4 del C.G.S…

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 13 a carico di : Sig. LEO Raffaele (Presidente della società Atletico Catanzaro Esisud), per violazione dell’art. 1, comma 3 del C.G.S., del Sig. MADIA Giuseppe (Dirigente accompagnatore della società Atletico Catanzaro Esisud) per violazione dell’ art. 1 comma 3 e 1, comma 1 del C.G.S., nonchè della società ATLETICO CATANZARO ESISUD in applicazione dell’art. 2 commi 3 e 4 del C.G.S... LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; sentito il rappresentante della Procura Federale; viste le risultanze del procedimento; rilavato che le indagini esperite dal competente Ufficio hanno appurato che il dirigente accompagnatore della società ospitante, sig. Giuseppe Madia, abbandonò l’impianto sportivo al termine della gara prima dell’arbitro in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 65 N.O.I.F.. Nessun dubbio perciò sulla responsabilità dello stesso in merito al punto B) contestato in deferimento e alla società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Le risultanze del procedimento hanno inoltre permesso di accertare che il predetto dirigente accompagnatore nonché il Presidente della società, sig. Raffaele Leo benché convocati per essere sentiti dal collaboratore dell’Ufficio Indagini non si sono presentati alla convocazione. Tuttavia le argomentazioni addotte a scusante (guasto dell’apparecchio fax in uso alla società certificato dalla ditta incaricata della manutenzione) appaiono plausibili atteso che è agli atti del Comitato regionale Calabria esclusivamente la copia della ricevuta di invio del fax stesso. Non essendosi raggiunta perciò la prova in merito alla ricezione della convocazione, ritiene questa Commissione di prosciogliere il dirigente accompagnatore della società Atletico Esisud, sig. Giuseppe Madia, e il Presidente della società stessa, sig. Raffaele Leo nonché la società Atletico Catanzaro Esisud, dall’addebito relativo al capo A) del deferimento. P.Q.M. proscioglie il dirigente accompagnatore della società Atletico Esisud, Sig. MADIA Giuseppe, il Presidente della società stessa, Sig. LEO Raffaele nonché la società ATLETICO CATANZARO ESISUD, dall’addebito contestato al capo A) del deferimento; in merito alle contestazioni di cui al punto B) del deferimento: irroga al sig. MADIA Giuseppe l’ammonizione con diffida e alla società ATLETICO CATANZARO ESISUD l’ammenda di € 400,00 con diffida.
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