COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 13 a carico di : Sig. LEO Raffaele (Presidente della società Atletico Catanzaro Esisud), per violazione dell’art. 1, comma 3 del C.G.S., del Sig. MADIA Giuseppe (Dirigente accompagnatore della società Atletico Catanzaro Esisud) per violazione dell’ art. 1 comma 3 e 1, comma 1 del C.G.S., nonchè della società ATLETICO CATANZARO ESISUD in applicazione dell’art. 2 commi 3 e 4 del C.G.S…
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 13 a carico di :
Sig. LEO Raffaele (Presidente della società Atletico Catanzaro Esisud), per violazione dell’art. 1,
comma 3 del C.G.S., del Sig. MADIA Giuseppe (Dirigente accompagnatore della società Atletico
Catanzaro Esisud) per violazione dell’ art. 1 comma 3 e 1, comma 1 del C.G.S., nonchè della
società ATLETICO CATANZARO ESISUD in applicazione dell’art. 2 commi 3 e 4 del C.G.S...
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
sentito il rappresentante della Procura Federale;
viste le risultanze del procedimento;
rilavato che le indagini esperite dal competente Ufficio hanno appurato che il dirigente accompagnatore
della società ospitante, sig. Giuseppe Madia, abbandonò l’impianto sportivo al termine della gara prima
dell’arbitro in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 65 N.O.I.F.. Nessun dubbio perciò sulla
responsabilità dello stesso in merito al punto B) contestato in deferimento e alla società a titolo di
responsabilità diretta e oggettiva.
Le risultanze del procedimento hanno inoltre permesso di accertare che il predetto dirigente
accompagnatore nonché il Presidente della società, sig. Raffaele Leo benché convocati per essere
sentiti dal collaboratore dell’Ufficio Indagini non si sono presentati alla convocazione.
Tuttavia le argomentazioni addotte a scusante (guasto dell’apparecchio fax in uso alla società certificato
dalla ditta incaricata della manutenzione) appaiono plausibili atteso che è agli atti del Comitato regionale
Calabria esclusivamente la copia della ricevuta di invio del fax stesso.
Non essendosi raggiunta perciò la prova in merito alla ricezione della convocazione, ritiene questa
Commissione di prosciogliere il dirigente accompagnatore della società Atletico Esisud, sig. Giuseppe
Madia, e il Presidente della società stessa, sig. Raffaele Leo nonché la società Atletico Catanzaro
Esisud, dall’addebito relativo al capo A) del deferimento.
P.Q.M.
proscioglie il dirigente accompagnatore della società Atletico Esisud, Sig. MADIA Giuseppe, il
Presidente della società stessa, Sig. LEO Raffaele nonché la società ATLETICO CATANZARO
ESISUD, dall’addebito contestato al capo A) del deferimento;
in merito alle contestazioni di cui al punto B) del deferimento:
irroga al sig. MADIA Giuseppe l’ammonizione con diffida e alla società ATLETICO CATANZARO
ESISUD l’ammenda di € 400,00 con diffida.
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