COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 124 della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 99 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 83 del 9.2.2005 (Ammenda di € 1000,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 124 della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO 99
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n° 83 del 9.2.2005 (Ammenda di € 1000,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l’assistente arbitrale Fiorentino Vitaliano (sez. CZ) “a chiarimenti”;
rilevato che dal rapporto dell’assistente suddetto e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso
dell’odierna seduta, appare chiaro ed inequivoco che, nel corso della gara Luzzese – Praia del
06.02.2005, tre sostenitori della Luzzese si sono resi responsabili di avere lanciato due pietre verso
l’assistente medesimo, una delle quali lo colpiva alla mano dx provocandogli un “lieve dolore”, di averlo
schizzato con dell’acqua fuoriuscita da una bottiglietta di plastica e di avergli rivolto espressioni offensive
e gravemente minacciose;
che, inoltre, gli stessi sostenitori proferivano frasi gravemente offensive nei confronti degli Organi
Federali;
ritenuto che l’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo alla Società Luzzese Calcio ’99, a titolo di
responsabilità oggettiva, sia congrua ed adeguata all’entità ed alle modalità dei fatti verificatisi;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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