COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 125 della Società S.S. ATLETICO ROSE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 9.02.2005 (Squalifica dirigente CAPALBO Mario fino al 31.12.2009, squalifica dirigente PARDUCCI Francesco fino al 09.02.2008, squalifica dirigente IUELE Pasquale fino al 16.02.2005, ammenda di € 100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 125 della Società S.S. ATLETICO ROSE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 9.02.2005 (Squalifica dirigente CAPALBO Mario fino al 31.12.2009, squalifica dirigente PARDUCCI Francesco fino al 09.02.2008, squalifica dirigente IUELE Pasquale fino al 16.02.2005, ammenda di € 100,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; rilevato che la società reclamante sostiene che i fatti per come narrati dall’arbitro non rispondono al vero. Sostiene che nessun atto di violenza è stato perpetrato nei confronti dell’arbitro stesso e che per tale ragione le sanzioni comminate dal Giudice sportivo vadano revocate; nel corso dell’audizione a chiarimenti il direttore di gara ha confermato il rapporto, per tale motivo i fatti contestati non possono essere messi in dubbio; difatti chiara, precisa e circostanziata è la ricostruzione che degli episodi viene fornita dall’arbitro. appare in particolare assolutamente certo che il Capalbo lo abbia aggredito per ben due volte, in contesti spaziali e temporali diversi, afferrandolo per il collo e che analogo atto di violenza abbia egli subito dal dirigente Parducci (detti comportamenti gli hanno cagionato conseguenze lesive certificate dal presidio ospedaliero di Paola); a tal proposito è da dire che non pertinente appare la tesi difensiva che si sofferma su elementi poco idonei a dimostrare l’insussistenza dei fatti o l’estraneità dei dirigenti ai fatti contestati, appare anzi da stigmatizzare il ricorso ad argomentazioni rivolte a screditare la professionalità dell’arbitro; il reclamo in tale parte è perciò da rigettare. Parimenti con riferimento all’ammenda, tra l’altro già contenuta nell’entità per il fattivo comportamento dei calciatori dell’Atletico Rose; in relazione, da ultimo, alla posizione del Iuele è da dirsi che la sanzione - ai sensi dell’art. 41 punto 3) - non è impugnabile perché inferiore al mese. P.Q.M. rigetta il reclamo nella parte in cui si impugnano le sanzioni comminate ai dirigenti CAPALBO Mario e PARDUCCI Francesco e l’ammenda di € 100,00; lo dichiara inammissibile con riferimento all’inibizione irrogata al dirigente IUELE Pasquale; dispone, infine, incamerarsi la tassa.
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