COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 128 della Società A.S. LUIGI MONTI POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Comunicato Ufficiale n° 28 del 16.02.2005 (Squalifica calciatore POLIMENI Bruno fino al 12.02.2010 con proposta di radiazione).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 128 della Società A.S. LUIGI MONTI POLISTENA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Comunicato Ufficiale n° 28 del 16.02.2005 (Squalifica calciatore POLIMENI Bruno fino al 12.02.2010 con proposta di radiazione). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara “a chiarimenti”; rilevato che dal rapporto dell’arbitro e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell’odierna seduta risulta chiaro ed inequivoco quanto qui di seguito riportato: al 6° del II tempo della gara Galatro-Polistena del 12.02.2005 il calciatore Polimeni Bruno del Polistena, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di ammonizione, si rivolgeva all’arbitro apostrofandolo con parole pesantemente irriguardose che provocavano l’immediata adozione del provvedimento di espulsione a suo carico. Mentre il direttore di gara si accingeva a riportare sul taccuino il nominativo del calciatore Polimeni, questi gli sferrava uno schiaffo che, tuttavia, il direttore medesimo riusciva ad evitare. Contestualmente, il suddetto calciatore colpiva l’arbitro con “un violento calcione al polso sx”, provocandogli “un fortissimo dolore tale da non riuscire a muovere il braccio”. - 101/747 - Il direttore di gara, a questo punto, veniva soccorso dai dirigenti delle due società e dalle forze dell’ordine ed accompagnato al P.O. di Polistena, laddove gli veniva diagnosticato un “trauma contusivo” con prognosi di gg.12 (come da certificato medico in atti rilasciato dal P.O. suddetto). A causa dell’atto di violenza subìto dall’arbitro, la gara veniva interrotta definitivamente, non essendo quest’ultimo “nelle condizioni fisiche e psicologiche” per farla proseguire. La Società Polistena sostiene nel proprio reclamo che il responsabile dell’atto di violenza suddetto non sia Polimeni Bruno ma un altro tesserato; tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell’art.31, lett.A/a1, del C.G.S., il rapporto dell’arbitro costituisce fonte di prova privilegiata e, di conseguenza, non può essere tenuto in considerazione quanto addotto dalla reclamante. Il Giudice Sportivo ha correttamente accertato i fatti nel loro susseguirsi; tuttavia il provvedimento disciplinare adottato appare sproporzionato rispetto alla reale gravità degli accadimenti, in quanto il comportamento tenuto dal calciatore Polimeni nei confronti del direttore di gara dev’essere inquadrato nella fattispecie dell’atto di violenza con conseguenze lesive non gravi. Pertanto, l’adìta Commissione accoglie parzialmente il reclamo proposto dalla Societa’ A.S. Luigi Monti Polistena e, per l’effetto, riforma l’impugnata decisione, riducendo la squalifica inflitta al calciatore Polimeni Bruno fino a tutto il 31.07.2008, con conseguente annullamento della proposta di radiazione formulata dal Giudice di I grado; Visto l’art.32, co.3, del C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica fino al 16 LUGLIO 2008 annullando, conseguentemente, la proposta di radiazione formulata dal Giudice Sportivo. dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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