COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 135 della Società S.S. SAN PIERTO SPINA avverso la regolarità della gara Simbario – San Pietro Spina (0 – 0) del 20.02.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia) per Regolarità della gara.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 135 della Società S.S. SAN PIERTO SPINA
avverso la regolarità della gara Simbario – San Pietro Spina (0 – 0) del 20.02.2005 Campionato
Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia) per Regolarità della gara.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che la reclamante lamenta che l’esito della gara in epigrafe sia stato viziato dalla artecipazione
irregolare di un calciatore subentrato all’inizio del secondo tempo.
Nello specifico sostiene che il calciatore, subentrato con la maglia numero 17 del calciatore Scoleri
presente in distinta, in effetti fosse atleta diverso da questi.
Nel rapporto di gara l’arbitro ha confermato tale tesi spiegando che il calciatore si era presentato in
campo con il viso parzialmente coperto da una sciarpa. Quando su insistenza di dirigenti e calciatori del
San Pietro Spina gli aveva chiesto di abbassarsi la sciarpa per verificarne l’identità si era accorto che
non si trattava di colui che - presente in distinta con il numero 17 - egli aveva provveduto ad identificare
prima dell’incontro. Per altro il calciatore immediatamente dopo il riconoscimento si allontanava
repentinamente dal campo senza chiedere all’arbitro alcuna autorizzazione.
Per quanto sopra esposto il reclamo è fondato.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo irroga alla SIMBARIO la punizione sportiva della perdita della gara Simbario
– San Pietro Spina del 20.02.2005 con il punteggio di 0 – 3;
dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per gli eventuali
provvedimenti di competenza;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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