COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 136 della Società U.S. ARDORESE avverso la regolarità della gara Giffone – Ardorese (3 – 0) del 05.03.2005 Campionato Terza Categoria (C.L. Locri) per presunta posizione irregolare del calciatore CHINDAMO Antonino.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 136 della Società U.S. ARDORESE
avverso la regolarità della gara Giffone – Ardorese (3 – 0) del 05.03.2005 Campionato Terza
Categoria (C.L. Locri) per presunta posizione irregolare del calciatore CHINDAMO Antonino.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che alla gara Giffone - Ardorese del 05.03.2005 ha preso parte, nelle file della società ospitante,
il calciatore Chindamo Antonino (nato il 28.06.1988);
che, al contrario di quanto sostenuto dalla reclamante, il calciatore in questione aveva titolo a prendere
parte alla gara suddetta, in quanto alla data della disputa della stessa risultava regolarmente tesserato
con la Società Sportiva Giffone;
rilevato, pertanto, che il reclamo proposto è infondato;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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