COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 137 della Società U.S. BORGIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Com. Uff. n° 51 del 02.03.2005 (Ripetizione della gara Borgia – Bivongi del 19.02.2005 per causa di
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 137 della Società U.S. BORGIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al
Com. Uff. n° 51 del 02.03.2005 (Ripetizione della gara Borgia – Bivongi del 19.02.2005 per causa di
forza maggiore).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo nonché le controdeduzioni dell’U.S. Bivongi;
sentita la controparte;
rilevato che la società reclamante impugna la decisione del giudice sportivo che ha riconosciuto la causa
di forza maggiore a giustificazione della mancata presentazione della società Bivongi Pazzano per
l’effettuazione della gara Borgia – Bivongi Pazzano in calendario per il 20.2.2005.
in via preliminare il Borgia sostiene che la procedura esperita dal Bivongi davanti al giudice di primo gara
era viziata da irregolarità in quanto la stessa società non ha avuto cura di inviare i motivi del reclamo alla
controparte;
la tesi è in effetti fondata. L’art. 55 N.O.I.F., nel disciplinare la fattispecie relativa alla mancata
partecipazione ad una gara per causa di forza maggiore, prevede che il procedimento volto a detto
riconoscimento vada instaurato nel rispetto delle modalità procedurali di cui al titolo V del C.G.S., in
particolare della norma che impone a pena di inammissibilità che all’eventuale controparte debba essere
inviata copia dei motivi del reclamo;
e risulta agli atti che il Bivongi ha adempiuto a tale obbligo ma in maniera non conforme alla normativa,
ha inviato difatti tale copia ad indirizzo differente rispetto a quello che risulta pubblicato al C.U. n°35 del
29.12.2004.
il reclamo va pertanto accolto.
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo irroga, ai sensi dell’art. 53 N.O.I.F., alla società BIVONGI PAZZANO la
punizione sportiva della perdita della gara con iul punteggio di 0 – 3 e la penalizzazione di UN punto in
classifica;
dispone, infine accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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