COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 139 della Società A.S. BOVALINESE avverso la regolarità della gara Africo – Bovalinese (0 – 0) del 06.03.2005 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore MOIO Antonio.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 139 della Società A.S. BOVALINESE avverso la regolarità della gara Africo – Bovalinese (0 – 0) del 06.03.2005 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore MOIO Antonio. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la società reclamante espone che nel corso della gara Africo – Bovalinese del 6.3.2005, la società Africo utilizzava il calciatore Moio Antonio, nato il 18.05.1989, il quale, minore di sedici anni, non sarebbe stato in possesso della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 34 delle NOIF; il reclamo è fondato, dagli atti ufficiali risulta infatti che Moio Antonio ha ricevuto l’autorizzazione di cui al citato art. 34 NOIF, a far data dal 17.3.2005 e, quindi, alla data del 6.3.2005 non aveva titolo a partecipare alla gara; P.Q.M. in accoglimento del reclamo irroga alla società AFRICO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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