COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 144 della Società A.S.D. ORSOMARSO avverso la regolarità della gara Belmente – Orsomarso (1 – 1) del 13.03.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Cosenza) per Regolarità della gara.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 144 della Società A.S.D. ORSOMARSO avverso la regolarità della gara Belmente – Orsomarso (1 – 1) del 13.03.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Cosenza) per Regolarità della gara. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell’art. 34 del C.G.S., la reclamante non ha versato la prescritta tassa di reclamo ed ha trasmesso lo stesso reclamo solo in data 23.03.2005, oltre la scadenza del termine previsto; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitarsi la tassa non versata sul conto della società.
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