COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 145 del Sig. MURACA Giacinto (società A.S. Cicalese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 16.03.2005 (Squalifica fino al 31.03.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 145 del Sig. MURACA Giacinto (società A.S. Cicalese)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al
Comunicato Ufficiale n° 55 del 16.03.2005 (Squalifica fino al 31.03.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a Muraca Giacinto, il quale, tra le altre
scomposte proteste, ha colpito l’arbitro con una violenta manata al volto provocandogli dolore e capogiri
che erano causa della sospensione della gara , è congrua ed adeguata alla natura ed all’entità dei fatti
accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 145 del Sig. MURACA Giacinto (società A.S. Cicalese) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 16.03.2005 (Squalifica fino al 31.03.2007)."