COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 146 della Società S.S. CASTELVETERE avverso la regolarità della gara Real Grotteria – Castelvetere (2 – 2) del 12.03.2005 Campionato Amatori (C.L. Locri) per presunta posizione irregolare del calciatore LOMBARDO Giuseppe.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 146 della Società S.S. CASTELVETERE
avverso la regolarità della gara Real Grotteria – Castelvetere (2 – 2) del 12.03.2005 Campionato
Amatori (C.L. Locri) per presunta posizione irregolare del calciatore LOMBARDO Giuseppe.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che nel corso della gara Real Grotteria – Castelvetere del 12.3.2005, la società Real Grotteria ha
utilizzato il calciatore Lombardo Giuseppe il quale non aveva titolo a partecipare alla gara perché
squalificato in forza dei provvedimenti adottati dal giudice sportivo e pubblicati sul Comunicato Ufficiale n.31 del 9.03.2005;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo irroga alla società REAL GROTTERIA la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0 – 3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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