COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 147 della Società F.C. CLETO avverso la regolarità della gara Cleto – San Mango (0 – 1) del 12.03.2005 Campionato Seconda Categoria (C.P.Catanzaro) per presunta posizione irregolare dei calciatori CICCO Francesco e RUSSO Gianfranco.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 147 della Società F.C. CLETO
avverso la regolarità della gara Cleto – San Mango (0 – 1) del 12.03.2005 Campionato Seconda
Categoria (C.P.Catanzaro) per presunta posizione irregolare dei calciatori CICCO Francesco e
RUSSO Gianfranco.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che la società reclamante sostiene che nel corso della gara Cleto – san Mango del 12.3.2005,
quest’ultima società ha utilizzato i calciatori Cicco Francesco e Russo Gianfranco i quali non avrebbero
avuto titolo a partecipare alla gara poiché squalificati per una giornata, per come pubblicato sul C.U. n.52
del 9.3.2005;
il reclamo è infondato, infatti i calciatori Russo e Cicco hanno scontato la giornata di squalifica loro inflitta
nella gara di recupero del 9.3.2005, Real Decollatura – San Mango, pertanto avevano titolo per
partecipare alla gara del 12.3.2005;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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