COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 dell’ 11/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 154 della Società A.C. CAMPORA S.G. avverso la regolarità della gara Orsomarso – Campora S.G. (1 – 0) del 20.03.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare dell’Assistente Arbitrale GALTIERI Marco.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 109 dell’ 11/4/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 154 della Società A.C. CAMPORA S.G.
avverso la regolarità della gara Orsomarso – Campora S.G. (1 – 0) del 20.03.2005 Campionato
Terza Categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare dell’Assistente Arbitrale
GALTIERI Marco.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che la società reclamante ricorre avverso la regolarità della gara Orsomarso – Campora del
20.03.2005, in quanto alla stessa ha partecipato, in qualità di assistente di parte dell’arbitro, il calciatore
Galtieri Marco della società Orsomarso, nato il 18.11.1989.
detto calciatore a parere della reclamante, non avrebbe potuto svolgere la funzione di guardalinee non
avendo compiuto, alla data della disputa della gara suddetta, l’età minima di sedici anni richiesta per
poter prendere parte alla gara (valevole per il campionato di terza categoria).
Questa commissione osserva che, ai sensi del paragrafo 2) delle decisioni FIGC della regola 6 del
Regolamento del Giuoco del Calcio “non possono fungere da assistenti di parte tesserati di età inferiore
a quella stabilita per partecipare alla gara quale calciatore.
Per determinare correttamente tale limite, occorre fare riferimento all’art. 34, comma 3 delle NOIF, che
prevede che i calciatori “giovani” possono partecipare ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe
purché abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età e siano in possesso della relativa
autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale territorialmente competente;
nel caso in questione il calciatore Galtieri marco aveva pieno titolo a prendere parte alla gara de qua
(anche in qualità di assistente di parte) in quanto, dagli atti istruttori effettuati , risulta che alla data della
disputa dell’incontro fosse provvisto dell’autorizzazione ex art. 34, punto 3 delle NOIF, così come
riportato sul C.U. n.63 del 15.12.2004 del Comitato Regionale Calabria.
Conseguentemente, il reclamo della società A.C. Campora S.G. non può essere accolto.
Va altresì osservato, ad ogni buon fine, che la CAF, per giurisprudenza consolidata ha ripetutamente
escluso “l’applicabilità della punizione sportiva “ nel casi in cui venga utilizzato un giocatore prima del
conseguimento dell’età regolamentare , avendo “ritenuto tale infrazione, le cui conseguenze possono
colpire soltantola società che di take impiego si serve, più che altro di natura formale” in quanto “lo
status di guardalinee di età non regolamentare non può essere parificato a quello di guardalinee
squalificato o inibito per derivarne identiche conseguenze sul piano disciplinare e sanzionatorio in
quanto, ciò facendo, si realizzerebbe una vera e propria ipotesi di interpretazione estensiva analogica in
malam partem” (cfr. CAF CC.UU. nn.33/C dell’1.04.81 16/C del 13.01.82 e 41/C del 18.06.92).
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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