COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 dell’ 11/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 155 della Società U.S. CERISANO 96 avverso la regolarità della gara Apriglianese – Cerisano (2 – 1) del 20.03.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del calciatore PERRI Vincenzo.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 dell’ 11/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 155 della Società U.S. CERISANO 96 avverso la regolarità della gara Apriglianese – Cerisano (2 – 1) del 20.03.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare del calciatore PERRI Vincenzo. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che alla gara Apriglianese – Cerisano del 20.03.2005 ha preso parte, nelle file della società ospitante, il calciatore Perri Vincenzo; accertato che, così come sostenuto dalla reclamante, il calciatore in questione non aveva titolo a prendere parte alla gara suddetta, in quanto alla data della disputa della stessa non aveva ancora scontato la squalifica per una giornata irrogatagli per recidività in ammonizione /IV infrazione) e pubblicata sul C.U. n. 24 del 16.03.2005 del Comitato Provinciale di Cosenza; ritenuto, pertanto, che il reclamo in esame risulta fondato e che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 5, lettera a) debba essere inflitta alla società U.S. Apriglianese la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto col punteggio di 0 – 3; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, delibera di infliggere alla società U.S. APRIGLIANESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, disponendo, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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