COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 18/4/2005 Delibera della commissione disciplinare RECLAMO N. 141 della Società A.S.D. EUFEMIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 96 del 09.03.2005 (Ammenda di € 100,00, squalifica calciatore BARILA Felice fino al 31.12.2005, squalifica calciatore VENTRA Francesco fino al 30.06.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 18/4/2005 Delibera della commissione disciplinare RECLAMO N. 141 della Società A.S.D. EUFEMIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 96 del 09.03.2005 (Ammenda di € 100,00, squalifica calciatore BARILA Felice fino al 31.12.2005, squalifica calciatore VENTRA Francesco fino al 30.06.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti il quale ha confermato integralmente il rapporto di gara; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a Barilà Felice e Ventra Francesco, il primo per avere colpito con uno schiaffo alla spalla destra e rivolto all’arbitro parole irriguardose e il secondo per essere entrato abusivamente in campo e afferrato l’arbitro per il collo spingendolo violentemente a terra, sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati; rilevato che ai sensi dell’art. 41 del C.G.S. l’ammenda di € 100,00 non è reclamabile; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo quanto alla sanzione dell’ammenda inflitta dal primo giudice; rigetta il reclamo quanto alle squalifiche comminate ai calciatori, dispone, infine incamerarsi la tassa.
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