COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 18/4/2005 Delibera della commissione disciplinare RECLAMO N. 142 della Società A.S. MARINA DI NICOTERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 09.03.2005 (Punizione sportiva perdita della gara, squalifica calciatore MIGALE Massimo fino al 08.08.2008, squalifica allenatore CARRIERI Vladimiro fino al 09.06.2005, inibizione dirigente CORIGLIANO Diego fino al 09.05.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 18/4/2005 Delibera della commissione disciplinare RECLAMO N. 142 della Società A.S. MARINA DI NICOTERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 09.03.2005 (Punizione sportiva perdita della gara, squalifica calciatore MIGALE Massimo fino al 08.08.2008, squalifica allenatore CARRIERI Vladimiro fino al 09.06.2005, inibizione dirigente CORIGLIANO Diego fino al 09.05.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; rilevato che la società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 3 nei confronti della società Marina di Nicotera a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi al 18° del secondo tempo; ed invero, risulta dal rapporto arbitrale che assume fonte di prova privilegiata nell’ambito dei procedimenti dinanzi gli organi di giustizia sportiva; che in occasione dell’espulsione di un calciatore della società Limbadi il capitano della società Marina di Nicotera interveniva minacciando e tentando di aggredire l’avversario responsabile del fallo; che, nel frattempo, interveniva il calciatore Migale Massimo della stessa società il quale strappava il cartellino dalle mani dell’arbitro distruggendolo e alla ratifica del provvedimento di espulsione reagiva colpendoli direttore di gara con un pugno alla testa che procurava allo stesso un forte dolore; che, sospesa la gara, veniva colpito con un calcio alla gamba dal dirigente Corigliano Diego ed alcuni sostenitori del Marina di Nicotera unitamente all’allenatore Carrieri Vladimiro, già espulso in precedenza, tentavano di raggiungerlo senza riuscirvi; la delineata situazione di fatto riveste certamente gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara; è pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza si situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia; situazione questa che si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di concreta intimidazione e di violenza, consumata o tentata, nei confronti del direttore di gara che rendono priva di censura la decisione arbitrale di sospendere la gara anche tenendo conto dell’assenza delle forze dell’ordine; congrue ed adeguate appaiono, infine, le sanzioni inflitte ai tesserati per I fatti loro addebitati come descritti chiaramente dall’arbitro nel rapporto e nel supplemento; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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