COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 18/4/2005 Delibera della commissione disciplinare RECLAMO N. 143 della Società S.S. SAN MARTINO STELLA ROSSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 47 del 2.3.2005 (Squalifica calciatore BRIGANDI’ Antonio fino al 2.3.2006).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 111 del 18/4/2005
Delibera della commissione disciplinare
RECLAMO N. 143 della Società S.S. SAN MARTINO STELLA ROSSA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al
Comunicato Ufficiale n° 47 del 2.3.2005 (Squalifica calciatore BRIGANDI’ Antonio fino al 2.3.2006).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito l’arbitro telefonicamente;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Brigandì Antonio
strattonava, a fine gara, l’arbitro colpendolo con una mano sul viso ed accompagnando tale gesto da frasi
offensive;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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