COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 18/4/2005 Delibera della commissione disciplinare RECLAMO N. 156 della Società A.C. DHS SAN LUCIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 104 del 30.3.2005 (Ammenda di € 500,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore CARNEVALE Maurizio fino al 31.05.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 111 del 18/4/2005
Delibera della commissione disciplinare
RECLAMO N. 156 della Società A.C. DHS SAN LUCIDO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n° 104 del 30.3.2005 (Ammenda di € 500,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore
CARNEVALE Maurizio fino al 31.05.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Carnevale
Maurizio si è reso responsabile di atti di violenza e di comportamento offensivo nei confronti di un
giocatore avversario che veniva colpito con un violento calcio ed una testata;
che deve ritenersi altresì accertata la responsabilità oggettiva della società DHS San Lucido per il
comportamento assunto dai propri sostenitori (ingresso abusivo in campo, comportamento violento e
minaccioso nei confronti degli arbitri, lancio di sputi durante la gara);
considerato, altresì, che appare conforme a giustizia ridurre la sanzione dell’ammenda e revocare la
diffida;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 350,00 e REVOCA la diffida,
conferma nel resto e dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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