COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 18/4/2005 Delibera della commissione disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 16 a carico di : VERRINO Claudio (ex Presidente della società A.C. Nuova Audace 93), del calciatore NISTICO’ Francesco (tesserato della società U.S. Real Catanzaro), e della Società A.C. NUOVA AUDACE 93, per rispondere, i primi due della violazione di cui all’art. 8,commi 2,3 e 4 del C.G.S., e la società A.C. NUOVA AUDACE 93, della violazione di cui all’art. 8, commi 2,3, e 4, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 18/4/2005 Delibera della commissione disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 16 a carico di : VERRINO Claudio (ex Presidente della società A.C. Nuova Audace 93), del calciatore NISTICO’ Francesco (tesserato della società U.S. Real Catanzaro), e della Società A.C. NUOVA AUDACE 93, per rispondere, i primi due della violazione di cui all’art. 8,commi 2,3 e 4 del C.G.S., e la società A.C. NUOVA AUDACE 93, della violazione di cui all’art. 8, commi 2,3, e 4, del C.G.S.. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; sentite le parti deferite; rilevato che appare accertata la responsabilità del presidente Verrino Claudio e del calciatore Nisticò Francesco, tesserato per la società Real Catanzaro in merito alla violazione contestata circa la apocrifa sottoscrizione della lista di trasferimento al fine di ottenere il tesseramento dello stesso calciatore Nisticò in favore della società Nuova Audace, per come accertato dalla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C.; considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata a Verrino Claudio, Nisticò Francesco e alla società Nuova Audace per responsabilità diretta ascritta al proprio Presidente; P.Q.M. irroga al Sig. VERRINO Claudio, già Presidente, l’inibizione fino al 30 GIUGNO 2007, al calciatore NISTICO’ Francesco (tesserato della Real Catanzaro) la squalifica fino al 30 GIUGNO 2006 ed alla società NUOVA AUDACE 93 l’ammenda di € 500,00; dispone, infine, trasmettersi gli atti all’Ufficio Indagini per quanto di competenza circa le dichiarazioni rese dal calciatore nell’odierna seduta.
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