COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 27/4/2005 Giudice sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA RECLAMI GARA DEL 10/04/2005 PALMESE – BOCA PELLARO 1921

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 27/4/2005 Giudice sportivo CAMPIONATO ECCELLENZA RECLAMI GARA DEL 10/04/2005 PALMESE - BOCA PELLARO 1921 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 110;letti gli atti ufficiali della gara; letto il reclamo con il quale la società Boca Pellaro 1921 ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la perdita della gara dal momento che la decisione assunta dalla propria squadra di non fare rientro in campo all'inizio del secondo tempo è stata determinata dalle condizioni fisicopsichiche in cui versavano i propri giocatori a seguito dell'aggressione dagli stessi subitaunitamente al proprio allenatore da parte di un dirigente, dell'allenatore ed altri tesserati dellasocietà avversaria, Palese; lette le contro deduzioni della società Palmese;letti gli accertamenti effettuati sulla predetta gara, per come richiesto, dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C.;rilevato - che nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo della predetta gara, l'arbitro che si trovava nel suo spogliatoio udiva delle urla e dei lamenti senza riuscire a comprendere da dove gli stessi provenissero e cosa stava succedendo;- che, subito dopo, l'arbitro veniva contattato da personale delle forze dell'ordine ed informatoche era stata sedata una rissa scoppiata in uno dei due spogliatoi da persone non meglioidentificate; - che nello stesso tempo giungeva presso lo spogliatoio il tesserato della società Boca Pellaro 1921, Sig. Latella Giovanni, con un labbro gonfio e sanguinante ed il giaccone strappato lungo la manica che gli riferiva che la sua squadra era stata aggredita e picchiata all'interno del proprio spogliatoio da dirigenti e calciatori della squadra avversaria, Palmese; - che dopo alcuni momenti di tensione le forze dell'ordine presenti nello spogliatoio riuscivano a riportare la calma e quindi l'arbitro invitava le squadre a scendere in campo per la ripresa del giuoco; - che solo la squadra della Palmese si ripresentava in campo mentre per la società Boca Pellaro 1921 il dirigente accompagnatore informava l'arbitro della decisione di non riprendere l'incontro a causa dell'aggressione subita e delle conseguenze riportate; - che pertanto l’arbitro sospendeva la gara rientrando negli spogliatoi dove riceveva da parte della società Boca Pellaro 1921 una riserva scritta; - che l'arbitro informava della decisione assunta dalla società Boca Pellaro 1921 il dirigente accompagnatore ed il capitano della società Palmese, ricevendo dal primo riserva scritta; - che nella riserva scritta presentata dalla società Boca Pellaro 1921 si affermava che la propria squadra, a causa dell'aggressione subita da parte di un dirigente, dall'allenatore e di alcuni calciatori della squadra avversaria, non era più nelle condizioni fisiche e psicologiche di riprendere il giuoco; - che nella riserva scritta della società Palmese si sosteneva che, probabilmente, gli atleti del Boca Pellaro 1921 avevano litigato tra loro a causa del nervosismo provocato da una - 114/847 - espulsione di un proprio calciatore decretata, a loro giudizio, ingiustamente, evidenziando altresì il comportamento antisportivo della squadra del Boca Pellaro 1921 nel rifiutarsi di proseguire la gara; - che nel reclamo, la società Boca Pellaro 1921 confermava quanto già preannunciato con la predetta riserva scritta presentata all’arbitro; - che dagli accertamenti eseguiti dall'Ufficio Indagini risulta che "non possa revocarsi in dubbio che nell'intervallo della gara Palmese – Boca Pellaro 1921 si sia verificata una colluttazione tra alcuni tesserati delle predette società", senza poterne esattamente identificare tutti i partecipanti; - che lo stesso Ufficio Indagini, dai predetti accertamenti non è stato in grado di affermare se le condizioni dei calciatori della società Boca Pellaro 1921 rimasti coinvolti nella colluttazione "fossero o meno tali da consentire loro di riprendere l'incontro"; - che, in mancanza di tale riscontro, risulta decisivo quanto dichiarato dall'arbitro nel suo supplemento di rapporto e nell'interrogatorio dallo stesso reso davanti al collaboratore dell'Ufficio Indagini dai quali risulta che "a suo parere sussistevano tutti i presupposti per la ripresa del giuoco" e che tale sua affermazione risulta pertanto risolutiva ai fini della decisione da assumere; - che, pertanto, la gara non ha avuto regolare svolgimento per la mancata presentazione in campo, all’inizio del secondo tempo di gioco, da parte dei calciatori della società Boca Pellaro 1921; visti gli art. 53 delle N.O.I.F. e 12 punto 1 del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società BOCAPELLARO 1921 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) penalizzare la società BOCAPELLARO 1921 di UN punto in classifica per rinuncia; 3) rigettare il reclamo della società BOCAPELLARO 1921 e addebitarsi sul conto della stessa la relativa tassa reclamo; 4) trasmettersi gli atti per gli adempimenti di propria competenza alla Procura Federale della F.I.G.C. per quanto accertato dall'Ufficio Indagini anche in ordine al comportamento dei tesserati CASCIANO PASQUALE della società PALMESE e LATELLA GIOVANNI della società BOCA PELLARO 1921 nonché di altri tesserati non identificati.
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