COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 159 della Società G.S. ISCA avverso la regolarità della gara Bivongi Pazzano – Isca (1 – 0) del 09.04.2005 Campionato Seconda Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore PANAIA Andrew.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 159 della Società G.S. ISCA avverso la regolarità della gara Bivongi Pazzano – Isca (1 – 0) del 09.04.2005 Campionato Seconda Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore PANAIA Andrew. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo nonché le controdeduzioni della società controinteressata; sentito l’arbitro a chiarimenti; rilevato che la società reclamante assume che la gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento in quanto calciatore non identificato ne avrebbe preso parte in vece del calciatore Panaia Andrew presente in distinta. nel corso della seduta odierna l’arbitro ha dichiarato che al momento in cui ha provveduto alla identificazione dei calciatori non ha riscontrato alcuna discordanza tra la distinta di gara, i calciatori e i relativi documenti di identificazione. il reclamo va pertanto rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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