COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 21 a carico di : Società POL. SCILLESE CALCIO 2003 Matr. 610275), partecipante al Campionato di Prima Categoria, per violazione dell’art. 40, punto 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 21 a carico di : Società POL. SCILLESE CALCIO 2003 Matr. 610275), partecipante al Campionato di Prima Categoria, per violazione dell’art. 40, punto 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; viste le risultanze del procedimento; rilevato che la Società deferita non ha affidato la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici; considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata a carico della Società Polisportiva Scillese Calcio 2003; P.Q.M. Irroga alla Società POL. SCILLESE CALCIO 2003 l’ammenda di € 1.500,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it