COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 163 della società CALCIO CITTADELLA BONIFATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 28 del 13.04.2005 (Inibizioni dirigenti BONOCORE Giovanni e RUGIERO Giuseppe fino al 15.06.2005, squalifica calciatore ANTONUCCIO Carlo fino al 31.12.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 163 della società CALCIO CITTADELLA BONIFATI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al
Comunicato Ufficiale n° 28 del 13.04.2005 (Inibizioni dirigenti BONOCORE Giovanni e RUGIERO
Giuseppe fino al 15.06.2005, squalifica calciatore ANTONUCCIO Carlo fino al 31.12.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che l’arbitro ha ricostruito, nel rapporto di gara, gli episodi che hanno caratterizzato la gara in
epigrafe, in particolare il comportamento addebitato all’Antonuccio, in maniera assolutamente puntuale e
tale da non ingenerare alcun dubbio sul verificarsi degli stessi e sull’attribuzione di responsabilità.
relativamente poi, alla atto di violenza posto in essere dall’Antonuccio, la ricostruzione stessa è
confermata dal rapporto del commissario di campo.
in merito alle sanzioni va affermata la congruità delle inibizioni irrogate ai dirigenti. E’ al contrario da
rimodulare la sanzione irrogata all’Antonuccio, riducendola a tutto il 15.4.2007.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica irrogata al calciatore
ANTONUCCIO Carlo fino al 15 APRILE 2007;
rigetta nel resto, e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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