COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 164 della società F.C. BOCAPELLARO 1921 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 114 del 27.04.2005 (Punizione sportiva perdita della gara Palmese – Bocapellaro col punteggio di 3 – 0, UN punto di penalizzazione).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 116 del 3/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 164 della società F.C. BOCAPELLARO 1921
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n° 114 del 27.04.2005 (Punizione sportiva perdita della gara Palmese –
Bocapellaro col punteggio di 3 – 0, UN punto di penalizzazione).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali della gara, il reclamo,
nonché gli accertamenti effettuati sulla gara in epigrafe dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C.;
Rilevato che la società Bocapellaro 1921 ha spiegato appello avverso la decisione del Giudice sportivo
che le ha irrogato la punizione sportiva della perdita della gara Palmese – Bocapellaro del 10.4.2005, in
quanto la stessa non ha avuto regolare svolgimento per la mancata presentazione in campo, all’inizio
del secondo tempo di gioco, dei calciatori della stessa società. La reclamante chiede irrogarsi alla
squadra avversaria la perdita della gara dal momento che la decisione assunta dai propri calciatori, di
non fare rientro in campo all'inizio del secondo tempo, è stata determinata dalle condizioni
fisicopsichiche in cui gli stessi versavano a seguito dell'aggressione subita unitamente al proprio
allenatore da parte di un dirigente, dell'allenatore ed altri tesserati della società avversaria, Palmese;
Le indagini esperite dal citato Ufficio hanno evidenziato come la ricostruzione obiettiva degli episodi
verificatisi negli spogliatoi dello stadio di Palmi, tra il primo ed il secondo tempo della gara in epigrafe,
sia resa particolarmente difficile dall’impossibilità di fare ricorso a fonti di cognizione qualificate. Ed
invero il supplemento di rapporto dell’arbitro nulla dice in ordine alla dinamica dei fatti. Il Direttore di gara
pur avendo udito delle grida e dei lamenti provenire dai locali vicini, praticamente contigui al proprio
spogliatoio, non ha inteso recarvisi, e a giudizio di questa Commissione ne aveva il dovere. Tale
atteggiamento l’Arbitro non ha mutato neanche quando alcuni tesserati del Bocapellaro si sono recati da
lui per chiedergli di constatare di persona cosa fosse accaduto nei locali adibiti a spogliatoio della
squadra ospite. Nessun ulteriore elemento, constata il Collaboratore dell’Ufficio Indagini, in esito ad
accertamenti approfonditi e meticolosi, può ricavarsi dalla relazione di servizio del Responsabile
dell’Ordine Pubblico. Per tale ragione occorre muovere dagli elementi certi per giungere ad una
ricostruzione degli accadimenti quanto più possibile verosimile. E non può revocarsi in dubbio:
- che nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo della predetta gara, l'arbitro che si trovava nel suo
spogliatoio udiva delle urla e dei lamenti senza riuscire a comprendere da dove gli stessi
provenissero e cosa stava succedendo;
- che, subito dopo, l'arbitro veniva contattato da personale delle forze dell'ordine ed informato che era
stata sedata una rissa scoppiata in uno dei due spogliatoi da persone non meglio identificate;
- che nello stesso tempo giungeva presso lo spogliatoio il tesserato della società Bocapellaro 1921,
Sig. Latella Giovanni, con un labbro gonfio e sanguinante ed il giaccone strappato lungo la manica
che gli riferiva che la sua squadra era stata aggredita e picchiata all'interno del proprio spogliatoio da
dirigenti e calciatori della squadra avversaria, Palmese;
- che dopo alcuni momenti di tensione le forze dell'ordine presenti nello spogliatoio riuscivano a
riportare la calma e quindi l'arbitro invitava le squadre a scendere in campo per la ripresa del giuoco;
- che solo la squadra della Palmese si ripresentava in campo mentre per la società Bocapellaro 1921
il dirigente accompagnatore informava l'arbitro della decisione di non riprendere l'incontro a causa
dell'aggressione subita e delle conseguenze riportate;
- che pertanto l’arbitro sospendeva la gara rientrando negli spogliatoi dove riceveva da parte della
società Bocapellaro 1921 una riserva scritta;
- che l'arbitro informava della decisione assunta dalla società Bocapellaro 1921 il dirigente
accompagnatore ed il capitano della società Palmese, ricevendo dal primo riserva scritta;
- che nella riserva scritta presentata dalla società Bocapellaro 1921 si affermava che la propria
squadra, a causa dell'aggressione subita da parte di un dirigente, dall'allenatore e di alcuni calciatori
della squadra avversaria, non era più nelle condizioni fisiche e psicologiche di riprendere il giuoco;
- che nella riserva scritta della società Palmese si sosteneva che, probabilmente, gli atleti del
Bocapellaro 1921 avevano litigato tra loro a causa del nervosismo provocato da una espulsione di
un proprio calciatore decretata, a loro giudizio, ingiustamente, evidenziando altresì il comportamento
antisportivo della squadra del Bocapellaro 1921 nel rifiutarsi di proseguire la gara.
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Fin qui – per come detto - gli elementi oggettivamente comprovabili.
A questo punto dagli elementi desumibili dagli accertamenti - eseguiti con assoluto scrupolo
investigativo - dall'Ufficio Indagini, può verosimilmente ritenersi che alla colluttazione abbiano
partecipato tesserati di entrambe le società.
Non è tuttavia possibile esattamente identificare tutti i partecipanti, ma solo affermare che la
colluttazione - che ha avuto origine da un gesto di stizza di un calciatore del Bocapellaro (lancio di un
borsone contro la porta dello spogliatoio) - ha avuto come attori principali gli allenatori delle due
squadre.
Non è inoltre possibile desumere dai dati in nostro possesso se – considerato incontrovertibile che per i
fatti avvenuti un certo turbamento psicologico sia intervenuto negli animo degli atleti del Bocapellaro,
attesa, tra l’altro la giovane età di alcuni di essi - le condizioni degli stessi fossero o meno tali da
consentire loro di riprendere l'incontro.
In mancanza di tale riscontro, risulta decisivo quanto dichiarato dall'arbitro nel suo supplemento di
rapporto e nell'interrogatorio dallo stesso reso davanti al Collaboratore dell'Ufficio Indagini, dai quali
risulta che a suo parere sussistevano tutti i presupposti per la ripresa del giuoco: tale sua affermazione
risulta pertanto risolutiva ai fini della decisione da assumere, unitamente all’altra secondo cui, constatato
che il Bocapellaro non si era presentato in campo per la ripresa del gioco e affacciatosi alla porta dello
spogliatoio della squadra stessa, non notava nulla di particolare fatta eccezione per la presenza
dell’allenatore che sanguinava dal labbro.
Per quanto sopra illustrato, la gara - a giudizio di questa Commissione - non ha avuto regolare
svolgimento per la mancata presentazione in campo, all’inizio del secondo tempo di gioco, da parte dei
calciatori della società Bocapellaro 1921.
Il reclamo va perciò rigettato.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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