COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 165 della Società U.S. PARENTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff.le n° 29 del 20.04.2005 (Squalifica calciatore FUOCO Massimiliano fino al 31.01.2006).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 165 della Società U.S. PARENTI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff.le n° 29 del 20.04.2005 (Squalifica calciatore FUOCO Massimiliano fino al 31.01.2006).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che nessun dubbio può essere sollevato in merito alla qualificazione del comportamento posto in
essere dal calciatore Fuoco Massimiliano, per come, del resto, dalla stessa società reclamante ammesso;
va, tuttavia, parimenti ritenuto che appare giusto ridurre la sanzione ritenendo che il fatto imputato al
tesserato della società Parenti, non ha avuto conseguenze fisiche del direttore di gara;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore FUOCO Massimiliano fino al
31 OTTOBRE 2005 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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