COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 165 della Società U.S. PARENTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff.le n° 29 del 20.04.2005 (Squalifica calciatore FUOCO Massimiliano fino al 31.01.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 165 della Società U.S. PARENTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff.le n° 29 del 20.04.2005 (Squalifica calciatore FUOCO Massimiliano fino al 31.01.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che nessun dubbio può essere sollevato in merito alla qualificazione del comportamento posto in essere dal calciatore Fuoco Massimiliano, per come, del resto, dalla stessa società reclamante ammesso; va, tuttavia, parimenti ritenuto che appare giusto ridurre la sanzione ritenendo che il fatto imputato al tesserato della società Parenti, non ha avuto conseguenze fisiche del direttore di gara; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore FUOCO Massimiliano fino al 31 OTTOBRE 2005 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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