COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 166 della Società S.S. SAN GIACOMO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Com. Uff.le n° 43 del 20.04.2005 (Squalifica calciatore TOCCI Fiorello fino al 16.04.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 166 della Società S.S. SAN GIACOMO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Com. Uff.le n° 43 del 20.04.2005 (Squalifica calciatore TOCCI Fiorello fino al 16.04.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che dall’esame del referto arbitrale non risulta alcun dubbio circa l’autore del comportamento
violento perpetrato ai danni dello stesso, altresì la società ricorrente nel reclamo non indica altro
nominativo, a cui andrebbe imputato l’evento violento limitandosi solamente a riservarsi in merito;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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