COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 166 della Società S.S. SAN GIACOMO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Com. Uff.le n° 43 del 20.04.2005 (Squalifica calciatore TOCCI Fiorello fino al 16.04.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 166 della Società S.S. SAN GIACOMO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Com. Uff.le n° 43 del 20.04.2005 (Squalifica calciatore TOCCI Fiorello fino al 16.04.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che dall’esame del referto arbitrale non risulta alcun dubbio circa l’autore del comportamento violento perpetrato ai danni dello stesso, altresì la società ricorrente nel reclamo non indica altro nominativo, a cui andrebbe imputato l’evento violento limitandosi solamente a riservarsi in merito; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it