COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 24 a carico di : Emanuele CARIDA’ (dirigente tesserato della società S.S. Silana), per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, e la società S.S. SILANA della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva, nella violazione ascritta al proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 120 del 9/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 24 a carico di :
Emanuele CARIDA’ (dirigente tesserato della società S.S. Silana), per rispondere della violazione
di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e
probità sportiva, e la società S.S. SILANA della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva, nella violazione ascritta al proprio tesserato.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
sentito il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello;
rilevato che il Sig. Carità Emanuele, dirigente tesserato con la società S.S: Silana, si è reso responsabile
durante lo svolgimento dell’incontro disputatosi in data 09.01.2005 tra la Silana e la Palmese, valevole
per il Campionato di Eccellenza, di un comportamento di manifesta violazione dell’art. 1, comma 1 del
C.G.S.;
che ricorrono gli estremi di responsabilità oggettiva della società Silana previsti dall’art. 2, comma 4 del
C.G.S.;
considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata a Emanuele Caridà e la
responsabilità oggettiva della sua società di appartenenza;
P.Q.M.
irroga al Sig. CARIDA’ Emanuele l’inibizione fino al 31 MAGGIO 2006 ed alla società S.S. SILANA
l’ammenda di €. 500,00.
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