COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 158 della Società U.S. MAMMOLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 112 del 20.4.2005 (Squalifica calciatore FAVASULI Vincenzo fino al 30.06.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 158 della Società U.S. MAMMOLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com. Uff. n° 112 del 20.4.2005 (Squalifica calciatore FAVASULI Vincenzo fino al 30.06.2008). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della reclamante e l’arbitro a chiarimenti; Rilevato che la società reclamante sostiene di essersi tempestivamente adoperata per il riconoscimento del calciatore che si è reso autore dell’aggressione all’arbitro, individuandolo e conducendolo dal direttore di gara stesso. L’arbitro – sentito a chiarimenti - ha confermato quanto sostenuto nel supplemento di rapporto. In particolare ha ribadito di ritenere impossibile che il calciatore Agostino Nicodemo potesse trovarsi in condizione di colpirlo, atteso che lo stesso si trovava – al momento del fatto - in panchina e quindi a notevole distanza dal luogo dell’aggressione. Per quanto sopra la sanzione va confermata a carico del capitano della squadra Favasuli Vincenzo ai sensi dell’art. 2 comma 2 del C.G.S.; va tuttavia rimodulata riducendola a tutto il 30.06.2007. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore FAVASULI Vincenzo fino al 30 GIUGNO 2007 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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