COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 168 della Società F.C. REAL MIGLIERINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 64 del 27.4.2005 (Squalifica calciatore GUZZI Antonio fino al 30.06.2007, ammenda di € 100,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 168 della Società F.C. REAL MIGLIERINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Catanzaro di cui al
Comunicato Ufficiale n° 64 del 27.4.2005 (Squalifica calciatore GUZZI Antonio fino al 30.06.2007,
ammenda di € 100,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che le sanzioni inflitte sono ampiamente giustificate alla luce del rapporto del direttore di gara;
che nello stesso rapporto emerge in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Guzzi Antonio si è
reso responsabile di atto di particolarmente grave contro l’arbitro;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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