COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 23 a carico di : Sig. SGRO’ Matteo (tesserato della società A.S. Soverato V.), in violazione dell’art. 1, comma 1, nonché la società A.S. SOVERATO V.in applicazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva ascritta al proprio tesserato.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 23 a carico di : Sig. SGRO’ Matteo (tesserato della società A.S. Soverato V.), in violazione dell’art. 1, comma 1, nonché la società A.S. SOVERATO V.in applicazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva ascritta al proprio tesserato. LA COMMISSIONE viste le risultanze del procedimento; rileva in esito al procedimento in epigrafe nessun dubbio può essere sollevato sulle responsabilità del calciatore Sgrò Matteo, riconosciuto personalmente dall’arbitro, che al termine della Gasperina – Davoli del 30.3.2005, faceva ingresso sul terreno di gioco tentando di aggredire il direttore di gara, non riuscendovi per l’intervento dei calciatori e dei dirigenti della società Gasperina, e pronunciava ripetutamente frasi gravemente offensive e minacciose all’indirizzo dello stesso direttore di gara. Per detti motivi il calciatore Sgrò Matteo deve rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S..Per i fatti narrati la società A.S. Soverato V., per cui il calciatore Sgrò è tesserato, è stata deferita - in applicazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. – per rispondere del comportamento del proprio tesserato a titolo di responsabilità oggettiva. Ma nessun addebito può essere mosso alla società A.S. Soverato atteso che le circostanze in cui i fatti sono stati posti in essere elidono ogni rapporto organico tra il calciatore e la società di appartenenza. La responsabilità oggettiva della società si focalizza nel rapporto di tesseramento che si instaura tra il tesserato ed il sodalizio cui è collegato, trovando la sua ragion d’essere nell’identità del centro di interesse delle due parti, nel senso che il primo, il calciatore, agisce, consapevolmente o inconsapevolmente, non solo per la tutela di un proprio interesse, ma anche per quello, rettamente o malamente inteso, del responsabile oggettivo, cioè della società di appartenenza. In base all’enunciato principio esula dalla responsabilità oggettiva la posizione della società rimasta totalmente estranea dall’azione e dai fini del responsabile soggettivo, il calciatore, che operi – come nel caso che occupa - nella esclusiva sfera soggettiva e per fini prettamente personali. La società A.S. Soverato va pertanto prosciolta da ogni addebito. P.Q.M. Infligge al calciatore SGRO’ Matteo la squalifica fino al 15 MAGGIO 2006; Proscioglie la società A.S. SOVERATO V..
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