COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 23 a carico di : Sig. SGRO’ Matteo (tesserato della società A.S. Soverato V.), in violazione dell’art. 1, comma 1, nonché la società A.S. SOVERATO V.in applicazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva ascritta al proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 124 del 16/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 23 a carico di :
Sig. SGRO’ Matteo (tesserato della società A.S. Soverato V.), in violazione dell’art. 1, comma 1,
nonché la società A.S. SOVERATO V.in applicazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per
responsabilità oggettiva ascritta al proprio tesserato.
LA COMMISSIONE
viste le risultanze del procedimento;
rileva in esito al procedimento in epigrafe nessun dubbio può essere sollevato sulle responsabilità del
calciatore Sgrò Matteo, riconosciuto personalmente dall’arbitro, che al termine della Gasperina – Davoli
del 30.3.2005, faceva ingresso sul terreno di gioco tentando di aggredire il direttore di gara, non
riuscendovi per l’intervento dei calciatori e dei dirigenti della società Gasperina, e pronunciava
ripetutamente frasi gravemente offensive e minacciose all’indirizzo dello stesso direttore di gara. Per
detti motivi il calciatore Sgrò Matteo deve rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S..Per i
fatti narrati la società A.S. Soverato V., per cui il calciatore Sgrò è tesserato, è stata deferita - in
applicazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. – per rispondere del comportamento del proprio tesserato a
titolo di responsabilità oggettiva. Ma nessun addebito può essere mosso alla società A.S. Soverato
atteso che le circostanze in cui i fatti sono stati posti in essere elidono ogni rapporto organico tra il
calciatore e la società di appartenenza. La responsabilità oggettiva della società si focalizza nel rapporto
di tesseramento che si instaura tra il tesserato ed il sodalizio cui è collegato, trovando la sua ragion
d’essere nell’identità del centro di interesse delle due parti, nel senso che il primo, il calciatore, agisce,
consapevolmente o inconsapevolmente, non solo per la tutela di un proprio interesse, ma anche per
quello, rettamente o malamente inteso, del responsabile oggettivo, cioè della società di appartenenza.
In base all’enunciato principio esula dalla responsabilità oggettiva la posizione della società rimasta
totalmente estranea dall’azione e dai fini del responsabile soggettivo, il calciatore, che operi – come nel
caso che occupa - nella esclusiva sfera soggettiva e per fini prettamente personali. La società A.S.
Soverato va pertanto prosciolta da ogni addebito.
P.Q.M.
Infligge al calciatore SGRO’ Matteo la squalifica fino al 15 MAGGIO 2006;
Proscioglie la società A.S. SOVERATO V..
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