COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 157 della Società U.S. PETRIZZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Uff.le n° 110 del 13.4.2005 (Squalifica calciatore SANTOPOLO Davis fino al 13.4.2010).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 157 della Società U.S. PETRIZZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Uff.le n° 110 del 13.4.2005 (Squalifica calciatore SANTOPOLO Davis fino al 13.4.2010). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della reclamante e l’arbitro a chiarimenti; rilevato che La società reclamante sostiene che l’arbitro non è stato colpito e non ha ricevuto alcuna espressione di minaccia o ingiuriosa da persone presenti all’interno del recinto di gioco. L’arbitro – sentito a chiarimenti - ha ricostruito i due episodi, confermando quanto illustrato nel supplemento di rapporto. In particolare nessun dubbio ha palesato in merito all’identità del calciatore che lo colpito all’addome dopo avergli calpestato il piede destro, minacciandolo ripetutamente. Per come gli accadimenti sono stati ricostruiti, la Commissione disciplinare ritiene che l’ammenda irrogata alla società sia congrua mentre la sanzione della squalifica irrogata al Santopolo vada rimodulata riducendola a tutto il 15 aprile 2008. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica irrogata al calciatore SANTOPOLO Davis fino al 15 APRILE 2008, rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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