COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 171 della Società S.S. STELLA AZZURRA NOCERA avverso la regolarità della gara Stella Azzurra Nocera – Capizzaglie (2 – 2) del 15.05.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore TARZIA Davide.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 171 della Società S.S. STELLA AZZURRA NOCERA
avverso la regolarità della gara Stella Azzurra Nocera – Capizzaglie (2 – 2) del 15.05.2005 Campionato Terza Categoria (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore TARZIA Davide.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che la squalifica al calciatore Tarzia Davide, pubblicata con C.U. n° 69 dell’11.05.2005, è stata riportata erroneamente tant’è che nel successivo Comunicato Ufficiale n° 70 è stata riportata un’errata corrige;
che pertanto il tesserato aveva titolo per partecipare alla gara in oggetto;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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