COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 172 della Società A.C. MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 69 dell’11.5.2005 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 90,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 172 della Società A.C. MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 69 dell’11.5.2005 (Punizione sportiva perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, ammenda di € 90,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che il reclamo è inammissibile poiché trasmesso oltre i termini previsti per le ultime quattro gara di campionato (C.U. n° 95 dell’8.03.2005 del C.R. Calabria); che lo stesso non è stato trasmesso alla controparte nonché privo della tassa richiesta; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it