COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 173 della Società U.S. PORTIGLIOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 4.5.2005 (Ammenda di € 190,00, squalifica calciatori SCHIRRIPA Massimiliano e LASCALA Giovanni fino al 01.05.2009, squalifica calciatore FIMOGNARI Carmelo fino al 01.05.2007, squalifica calciatore SPADARO Vittorio fino al 01.05.2006, inibizione Dott. SCHIRRIPA Antonio fino al 01.05.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 173 della Società U.S. PORTIGLIOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 4.5.2005 (Ammenda di € 190,00, squalifica calciatori SCHIRRIPA Massimiliano e LASCALA Giovanni fino al 01.05.2009, squalifica calciatore FIMOGNARI Carmelo fino al 01.05.2007, squalifica calciatore SPADARO Vittorio fino al 01.05.2006, inibizione Dott. SCHIRRIPA Antonio fino al 01.05.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che il reclamo è inammissibile poiché trasmesso oltre i termini previsti per le ultime quattro gara di campionato e gare di Play-Off e Play-Out (C.U. n° 95 dell’8.03.2005 del C.R. Calabria); P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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