COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 174 della Società S.S. AMATORI GROTTERIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 4.5.2005 (Squalifica calciatore LOIERO Vincenzo fino al 23.04.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 174 della Società S.S. AMATORI GROTTERIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al Comunicato Ufficiale n° 39 del 4.5.2005 (Squalifica calciatore LOIERO Vincenzo fino al 23.04.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che il reclamo è inammissibile poiché trasmesso oltre i termini previsti per le ultime quattro gara di campionato e gare di Play-Off e Play-Out (C.U. n° 95 dell’8.03.2005 del C.R. Calabria); P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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