COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 25/5/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARE DEL 22/5/2005 (PLAY-OUT) GARA DEL 22/05/2005 APRIGLIANO CALCIO – STRONGOLI CALCIO

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 25/5/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARE DEL 22/5/2005 (PLAY-OUT) GARA DEL 22/05/2005 APRIGLIANO CALCIO - STRONGOLI CALCIO Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società STRONGOLI CALCIO; delibera 1) infliggere alla società STRONGOLI CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) infliggere alla società STRONGOLI CALCIO l'ammenda di euro 1030,00 per terza rinuncia; 3) fare obbligo alla società STRONGOLI CALCIO di corrispondere alla società APRIGLIANO CALCIO la somma di euro 260,00 a titolo di indennizzo per mancato incasso.
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