COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 25/5/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARE DEL 22/5/2005 (PLAY-OUT) GARA DEL 22/05/2005 NOVA VIRTUS – POLISTENA

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 128 del 25/5/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO DI PROMOZIONE GARE DEL 22/5/2005 (PLAY-OUT) GARA DEL 22/05/2005 NOVA VIRTUS - POLISTENA Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: -che prima dell’inizio della gara, circa dieci persone che sostavano nei pressi dell’impianto sportivo, non appena giunto il pullman della società U.S. Polistena, rivolgevano frasi offensive e minacciose nei confronti degli occupanti tanto da impedire agli occupanti di scendere dall’automezzo; -che il commissario al seguito della squadra, dopo essere sceso dal pullman e recatosi all’interno dell’impianto sportivo per fare intervenire le forze dell’ordine presenti, notava che un dirigente della società Polistena, sceso dal pullman, veniva aggredito e spintonato da circa sei dei citati sostenitori; -che solo dopo trentacinque minuti dall’arrivo al campo, i dirigenti ed i calciatori della società Polistena riuscivano a scendere dal pullman ed a raggiungere gli spogliatoi; -che alcuni sostenitori al seguito della società Polistena, vista la situazione venutasi a creare, decidevano di abbandonare l’impianto sportivo per fare rientro nelle proprie abitazioni; -che alcuni dirigenti della società Polistena non iscritti in distinta, venivano fatti accomodare in tribuna per assistere alla gara, e qui veniva posto in essere un tentativo di aggressione nei loro confronti da parte di sostenitori della società Nuova Virtus; -che, in particolare, uno dei suddetti dirigenti veniva raggiunto alle spalle da una piccola quantità d’acqua “proveniente dalla tribuna”, senza conseguenze; -che, vista la situazione creatasi, i Carabinieri presenti, provvedevano ad accompagnare i dirigenti della società Polistena presso la locale caserma dove vi rimanevano per tutta la gara; - che comunque la gara ha avuto regolare svolgimento, anche grazie alle misure di sicurezza adottate dai carabinieri presenti all’incontro; Preso atto del preannuncio di reclamo della soc. U. S: Polistena e rilevato che lo stesso è inammissibile poiché, in violazione di quanto stabilito con C.U. n. 95 del Comitato Regionale Calabria dell’8/3/2005 circa l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro gare, la società non ha fatto pervenire i motivi a sostegno del reclamo preannunciato; Visto l’art. 13 punto 1 lettera b) C.G.S. delibera 1) dichiarare il reclamo inammissibile e addebitare sul conto del Polistena la relativa tassa; 2) infliggere alla società NOVA VIRTUS l’ammenda di €. 500,00 e la squalifica del campo di gioco per UNA GARA effettiva, a porte chiuse; 3) pubblicarsi il risultato della gara NOVA VIRTUS – POLISTENA = 3 - 1.
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