COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 31/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 169 del Sig. MONTEVERDE Umberto (Società CESSANITI) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Com. Uff. n° 64 del 27.4.2005 (Squalifica fino al 27.10.2006).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 129 del 31/5/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 169 del Sig. MONTEVERDE Umberto (Società CESSANITI)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Com. Uff. n° 64 del 27.4.2005 (Squalifica fino al 27.10.2006).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il direttore di gara via filo a chiarimenti;
rilevato che dal rapporto dell’arbitro e dai chiarimenti forniti dallo stesso nel corso dell’odierna seduta risulta quanto segue:
Al 18 del II tempo della gara Cessaniti-Presinaci del 10.04.2005, a seguito dell’assegnazione di un calcio di punizione a favore della Società A.C. Presinaci, il direttore di gara veniva accerchiato dai calciatori della Società Pol. Cessaniti e colpito ripetutamente dagli stessi con calci alle gambe e pugni in testa che gli provocavano un dolore tale da non consentirgli più di correre, costringendolo a sospendere definitivamente la gara.
L’arbitro ha confermato telefonicamente nel corso dell’odierna seduta di essere certo che l’aggressione sia stata operata dai calciatori della Società ospitante ma di non essere assolutamente in grado di indicare con certezza gli autori materiali della stessa, a causa del trambusto creatosi in tale circostanza.
Alla luce di quanto sopra, appare corretta la decisione del Giudice Sportivo di addebitare, ex art.2, co.2, del C.G.S., la responsabilità degli atti su indicati al capitano della Società Pol. Cessaniti, Monteverde Umberto, tenuto conto che tale responsabilità non è venuta meno in quanto non sono stati individuati gli effettivi responsabili degli atti di violenza.
ritenuto, altresì, di dover confermare la durata della squalifica fino a tutto il 27.10.2006.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
RECLAMO N. 177 della Società F.C. GASPERINA
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