COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 31/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE avverso la regolarità della gara San Vito Calcio – Gasperina (0 – 0) del 21.05.2005 Campionato Seconda Categoria (Play – Out) (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore COSTANTINO Giuseppe.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 129 del 31/5/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE avverso la regolarità della gara San Vito Calcio – Gasperina (0 – 0) del 21.05.2005 Campionato Seconda Categoria (Play – Out) (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore COSTANTINO Giuseppe. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato in via preliminare che le controdeduzioni della Società San Vito Calcio sono inammissibili per il seguente ordine di motivi: Non sono stati rispettati i termini abbreviati stabiliti dal C.U. n.172/A del 22.02.2005 della F.I.G.C. (riportato nel C.U. n.95 dell’08.03.2005 del Comitato Regionale Calabria), non avendo fatto pervenire le controdeduzioni entro le ore 12,00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo; Non è stata provata la trasmissione di copia delle stesse alla reclamante, in violazione dell’art.29, co.7, del C.G.S.. La Società F.C. Gasperina lamenta che alla gara San Vito-Gasperina del 21.05.2005 ha preso parte, nelle file della società San Vito Calcio, il calciatore Costantino Giuseppe senza averne titolo, non essendo tesserato con la società medesima. La reclamante sostiene, inoltre, che la data di nascita esatta del Costantino sarebbe il 22.01.1976 e non il 22.10.1976 come indicato in distinta. Alla luce della espletata istruttoria è emerso che il calciatore Costantino Giuseppe (nato il 22.10.1976) indicato in distinta dalla società San Vito non è stato mai tesserato con la predetta società; E’ emerso, altresì, che il calciatore corrispondente al nome di Costantino Giuseppe nato il 22.01.1976 , alla data della disputa della gara in questione, risultava tesserato per la società Virtus Chiaravalle; Ne consegue che il reclamo è fondato; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, irroga alla società SAN VITO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara San Vito - Gasperina del 21.05.2005 con il punteggio di 0-3, disponendo, altresì, di accreditare la tassa sul conto della società reclamante. Dispone, infine, la trasmissione degli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per gli eventuali provvedimenti di competenza.
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